Normativa nazionale e internazionale sull'Ascolto del Minore
L’ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato, ell’ordinamento civile italiano, dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla L. 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013: a livello internazionale, è previsto dall’art. 12, Convenzione di New York e dall’art. 6, Convenzione di Strasburgo.
Art. 315-bis c. c Diritti e doveri del figlio
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita’, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Art. 336-bis. Ascolto del minore
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descritto il contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audio video.
Articolo 12
La Convenzione di New York Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
- Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
- A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un’apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 6
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli
Approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77
Processo decisionale
- Nelle procedure che interessano un fanciullo, l’autorità giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione, deve:
a. assumere informazioni sufficienti e/o supplementari a carico di chi svolge funzioni importanti nei confronti del Minore;
b. accertarsi che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
consultare personalmente il fanciullo, (…), direttamente o attraverso altre persone o organi, nelle modalità che riterrà più idonee al discernimento del fanciullo,
Il Giudice prenderà in debita considerazione l’opinione del minore, lasciando il minore libero di esprimere la sue idee e i suoi pensieri:
“a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso”, nel rispetto dei principi generali sulla tutela del minore, imparzialità del giudizio, e nella considerazione ancor più generale, del “giudice” quale
peritus/peritorum.